(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), e' aggiunto il seguente: "2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuita' del servizio, il gestore uscente, entro i trenta giorni successivi dall'aggiudicazione definitiva, e' tenuto a definire un accordo con il nuovo gestore per la modalita' di quantificazione della quota ricavi da riconoscere a quest'ultimo con riguardo ai titoli di viaggio gia' emessi ed il cui utilizzo si realizza a partire dalla data d'inizio del nuovo affidamento. L'accordo considera il periodo di validita' dei titoli, il ristoro dovuto al gestore uscente per l'attivita' di commercializzazione realizzata, le modalita' di rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i suddetti titoli, le modalita' di ritiro delle giacenze presso i rivenditori finali e le modalita' di fornitura a queste ultime dei titoli del nuovo gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da riconoscere al subentrante.". 2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 e' aggiunto il seguente: "2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei termini concordati e, comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di compensazione determinate.". 3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della l.r. 42/1998 e' aggiunto il seguente: "2 quater. Il saldo finale per cessazione del servizio e' svincolato definitivamente dagli enti affidanti solo ad avvenuta comunicazione da parte del gestore uscente dell'effettivo trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da nota di assenso del gestore subentrante.".