(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 18 della l.r. 42/1998 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 31 luglio
1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), e' aggiunto  il
seguente: 
  "2 bis. Al fine di non pregiudicare la necessaria  continuita'  del
servizio, il  gestore  uscente,  entro  i  trenta  giorni  successivi
dall'aggiudicazione definitiva, e' tenuto a definire un  accordo  con
il nuovo gestore per la  modalita'  di  quantificazione  della  quota
ricavi da riconoscere  a  quest'ultimo  con  riguardo  ai  titoli  di
viaggio gia' emessi ed il cui utilizzo si realizza  a  partire  dalla
data d'inizio del nuovo affidamento. L'accordo considera  il  periodo
di validita' dei titoli, il ristoro dovuto  al  gestore  uscente  per
l'attivita'  di  commercializzazione  realizzata,  le  modalita'   di
rilievo e contabilizzazione dei ricavi afferenti i  suddetti  titoli,
le modalita' di ritiro delle giacenze presso i rivenditori  finali  e
le modalita' di fornitura  a  queste  ultime  dei  titoli  del  nuovo
gestore e tempi e modi per la corresponsione della quota di ricavi da
riconoscere al subentrante.". 
  2. Dopo il comma 2 bis  dell'articolo  18  della  l.r.  42/1998  e'
aggiunto il seguente: 
  "2 ter. Il gestore uscente trasferisce nei  termini  concordati  e,
comunque, entro sessanta giorni dal subentro nei servizi, le quote di
compensazione determinate.". 
  3. Dopo il comma 2 ter  dell'articolo  18  della  l.r.  42/1998  e'
aggiunto il seguente: 
  "2  quater.  Il  saldo  finale  per  cessazione  del  servizio   e'
svincolato definitivamente dagli  enti  affidanti  solo  ad  avvenuta
comunicazione   da   parte   del   gestore   uscente   dell'effettivo
trasferimento del valore di cui al comma 2 ter, accompagnato da  nota
di assenso del gestore subentrante.".